Convivenza di fatto

Può essere costituita tra due persone maggiorenni (sia di sesso diverso che uguale) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Cos’è

La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione anagrafica resa congiuntamente e contemporaneamente all’Ufficiale d’Anagrafe da entrambi i componenti della coppia.

La registrazione della convivenza di fatto

Al fine di costituire una convivenza di fatto, due persone maggiorenni (sia di sesso diverso che dello stesso sesso) fanno richiesta all’ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.

Requisiti richiesti

  • maggiore età;
  • sesso opposto o sesso uguale;
  • assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione;
  • stato libero, ovvero celibe/nubile, divorziato/divorziata, vedovo/vedova;
  • coabitazione;
  • iscrizione nel medesimo stato di famiglia.

Modalità di presentazione della richiesta

La dichiarazione può essere resa presso lo Sportello Anagrafe, sia da parte di cittadini già residenti nel Comune, sia per i nuovi residenti contestualmente alla dichiarazione di residenza. Il modello di dichiarazione può anche essere inoltrato in alternativa a mezzo pec  all’indirizzo comunepeschieradelgarda@pec.it oppure a mezzo posta elettronica ordinaria anagrafe@comune.peschieradelgarda.vr.it.

Cosa serve

Documenti da presentare

  • documento di identità delle parti
  • in caso di cittadini non italiani, attestazione consolare relativa alla insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile

Costi e vincoli

gratuito

Casi particolari

I conviventi di fatto , in via facoltativa, possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, da redigere in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Sarà onere del professionista trasmettere copia del contratto di convivenza al comune di residenza per la registrazione nell’anagrafe e la conseguente opponibilità ai terzi.

 

Allegati