Denuncia sinistro

AVVERTENZE PER IL CITTADINO

Prima di procedere con la denuncia del sinistro, è opportuno che il cittadino riporti alla mente una serie di prescrizioni che costituiscono norme di comportamento fondamentali ed imprescindibili per salvaguardare la sicurezza stradale.
Come prevede l’art. 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  • a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

D’altro canto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell’ambito della circolazione stradale la responsabilità per i beni in custodia (gravante sulla Pubblica Amministrazione) si configura solamente se il tratto stradale, per la sua limitata estensione, permette un’adeguata vigilanza in grado di prevenire eventuali situazioni di pericolo (Cass. n° 16675 05/08/2005, Cass. n° 22592 01/12/2004, Cass. n° 488 15/01/2003).
Dunque il comportamento assunto dal Comune quale custode delle strade, e quindi la possibilità per quest’ultimo di evitare i danni attraverso la manutenzione delle stesse, determina un’ipotesi di responsabilità solo ed esclusivamente quando la strada, sulla quale deve essere esercitata la manutenzione e vigilanza, abbia delle caratteristiche dimensionali tali da consentirne un efficace controllo (sono quindi escluse le strade secondarie ed extra urbane, o comunque strade molto isolate e di difficile accesso).

L’art. 140 del medesimo codice stabilisce che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

A tal proposito la Cassazione ha recentemente stabilito (Cass. Civ. Sez. III, n. 5669 del 2010) che, in relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della p.a. qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (p.a.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso.

Ai sensi dell’art. 141 del C.d.S. è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Inoltre il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Il conducente deve altresì regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

All’art. 146 del C.d.S. si prevede che l’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico.

Come stabilito poi dall’art. 170 del medesimo codice, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. L’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. E’ vietato ai conducenti dei ciclomotori di trainare o farsi trainare da altri veicoli, trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.

Per quel che riguarda i ciclisti, all’art. 182 del C.d.S. viene stabilito che questi devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Passando infine ai pedoni, come afferma l’art. 190 del C.d.S., essi devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

Solo nel caso in cui si ritiene che oggettivamente il comune ha una responsabilità nell’incidente si prega di compilare, firmare ed inviare via PEC l’allegato documento

I FIRMATARI DELL’ALLEGATO DOCUMENTO CONFERMANO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE EVENTUALI FALSE DICHIARAZIONI POTRANNO PORTARE ALL’APERTURA DI PROCEDIMENTO PENALE E CIVILE A PROPRIO CARICO.

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